Con l’introduzione del nuovo co. 2-bis all’art. 68 del TUIR, la Legge di Bilancio 2024 ha esteso anche ai soggetti non residenti la disciplina della cosiddetta participation exemption (anche “PEX”), ovvero la normativa che dispone la parziale esenzione di particolari tipologie di plusvalenze finanziarie. 

La norma è rivolta alle società e agli enti commerciali che risiedono in Stati membri dell’UE o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) e che realizzano plusvalenze in occasione della cessione a titolo oneroso di partecipazioni “qualificate”1 in società commerciali residenti in Italia (non afferenti a una stabile organizzazione presente nel territorio del nostro Stato). 

Per tali soggetti, al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 87 co. 1 lett. a), b), c) e d) del TUIR, le plusvalenze realizzate saranno imponibili nella misura del 5% del loro ammontare e, in quanto redditi diversi di natura finanziaria2, saranno assoggettati a un’imposta sostitutiva del 26%, con un’imposizione effettiva dell’1,3%. L’intervento normativo ha difatti inteso recepire i recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione che, con le sentenze n. 21261/2023, n. 23323/2023 e n. 27267/2023, ha equiparato il trattamento fiscale riservato alle citate plusvalenze realizzate da una società non residente al medesimo trattamento previsto per gli enti residenti. 

Le motivazioni che hanno portato la giurisprudenza di legittimità a incentivare l’equiparazione nel trattamento fiscale applicabile alle plusvalenze realizzate da soggetti residenti e non residenti, puntualmente espresse nelle citate sentenze, trovano ulteriore conferma nelle seguenti argomentazioni:

  • il regime PEX è stato introdotto nel 2003 in occasione della Riforma fiscale delle imposte dirette, al fine di recepire un nuovo modello nei rapporti tra fiscalità delle società e quella dei soci basato sull’eliminazione della doppia imposizione economica degli utili societari (la plusvalenza viene intesa quale espressione degli utili societari già conseguiti o che ci si attende di conseguire in futuro);
  • in accordo con i principi di libera circolazione dei capitali e di libertà di stabilimento, le plusvalenze realizzate in Italia da una società residente nell’UE o in uno Stato SEE dovrebbero scontare lo stesso trattamento impositivo riservato alle società residenti e a quelle non residenti con S.O. in Italia;
  • il meccanismo del credito d’imposta nell’ambito delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, l’unico rimedio all’assenza di un regime PEX per i non residenti, non può costituire uno strumento di correzione delle disparità di trattamento tra società residenti e società non residenti in quanto persegue la differente finalità di eliminare fenomeni di doppia imposizione internazionale e non garantisce in alcun modo la coerenza del sistema tributario domestico con i principi del diritto comunitario. 

Le neo introdotte disposizioni contenute nell’art. 68 comma 2-bis hanno già efficacia a partire dal 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2024, e si ritiene possano essere applicate ai redditi diversi derivanti dalle cessioni di partecipazioni perfezionate a partire da tale data. 

Quanto ai connessi adempimenti fiscali, il soggetto non residente sarà tenuto a liquidare l'imposta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. 

Pur rimanendo ancora esclusi dal regime della participation exemption i soggetti extra UE, in coerenza con quanto già previsto per il regime di detassazione dei dividendi, si ritiene che l'introduzione del PEX anche per i soggetti residenti all’estero in paesi UE e SEE costituisca un importante passo verso un sistema fiscale armonizzato e compatibile con le libertà fondamentali dell’Unione Europea. . 

Con una politica fiscale sempre più allineata agli standard europei e incentrata sulla promozione di un trattamento equo e non discriminatorio, l'Italia diviene terra ancora più fertile e attrattiva per gli investimenti e i capitali esteri. 

A cura di Elena Calascibetta

 

1 Ai sensi dell’art. 67 co. 1 lett. c) del TUIR sono tali quelle partecipazioni che rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di partecipazioni in società quotate o non quotate.

2 Ai sensi dell’art. 151 del TUIR i redditi prodotti da società estere prive di una stabile organizzazione in Italia sono imponibili in Italia in base al principio del cd. trattamento isolato dei redditi dei soggetti non residenti, ove risultino integrati i criteri di territorialità disciplinati dall’art. 23 del TUIR.