Sulle pagine de il Fisco n. 2/2025, settimanale di approfondimento fiscale edito da Wolters Kluwer, Maria Lucia Di Tanna, Giulia Sorci e Davide Greco commentano la recente sentenza della Corte di Giustizia tributaria della Lombardia (n. 2356 del 12 settembre 2024) relativa a un caso che aveva visto coinvolto un c.d. trust charitable.
La sentenza risulta particolarmente interessante poiché affronta l’annosa questione della tassazione degli apporti iniziali nei c.d. “trust di scopo” ai fini dell’imposta di successione e donazione. Sinora sul tema sembrava non esserci una convergenza di vedute tra prassi amministrativa e giurisprudenza, come peraltro ampiamente rappresentato dalla dottrina nel corso degli anni.
Nella sentenza oggetto del presente contributo, i giudici di merito ritengono corretto che il presupposto impositivo si realizzi al momento della devoluzione dei beni in trust e che l’effettivo beneficiario di detto trasferimento sia il trustee. Sempre secondo la Corte - la quale pare recepire l’orientamento dell’Ufficio coinvolto - “la devoluzione si realizza solo nei confronti del trustee, mentre per determinare l’aliquota d’imposta e le relative franchigie del trasferimento mortis causa, deve farsi riferimento al rapporto intercorrente fra defunto e beneficiario, e al relativo grado di parentela”.
Le conclusioni dei giudici di merito dunque evidenziano, ancora una volta, come il tema della tassabilità dei trust di scopo risulti ancora non pienamente risolto e “assimilato”. Di recente sulla questione è intervenuta anche la circolare Assonime n. 22/2024 del 27 novembre 2024 la quale offre spunti interessanti sul tema. L’Associazione parrebbe, quantomeno in prima approssimazione, adottare una chiave di lettura di “matrice sostanzialistica” - in linea con quanto affermato dall’Amministrazione finanziaria nella circolare n. 34/E/2022 - che tiene in debita considerazione le finalità che l’istituto del trust è chiamato a perseguire nelle varie situazioni nelle quali è utilizzato. Secondo Assonime tale impostazione appare sicuramente più “rispettosa della configurazione giuridica del trust” e in grado di rifuggire a un’applicazione indiscriminata del tributo anche a fattispecie estranee al perimetro applicativo delle disposizioni normative in commento secondo le quali - si veda l’art. 4-bis del TUS - “i trust e gli altri vincoli di destinazione rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta sulle successioni e donazioni, ove determinino arricchimenti gratuiti dei beneficiari”.