Su Il Sole 24 Ore di questa mattina, Davide Greco e Giulia Sorci commentano una recente sentenza di merito pubblicata dalla Corte di Giustizia tributaria di I grado della Lombardia - Bergamo in data 14 febbraio 2025 (n. 68) relativa a un caso che aveva visto coinvolta una contribuente italiana la quale lamentava il mancato rimborso del credito d’imposta, ex articolo 165 del TUIR, per dividendi da lei percepiti e doppiamente tassati, dapprima in Svizzera, con la c.d. imposta preventiva sui dividendi e, successivamente, in Italia, con ritenuta a titolo d’imposta del 26% ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del DPR No. 600/1973.
La sentenza in commento è di rilievo poiché si inserisce all’interno del filone giurisprudenziale “inaugurato” nel 2022 dalla Corte di cassazione (Cass. n. 25698/2022), confermato anche nel 2024 (si veda Cass. Civ. n. 10204/2024), secondo cui ai fini dell’ottenimento del credito d’imposta ex articolo 165 del TUIR non costituirà più, a certe condizioni, causa ostativa aver assoggettato in Italia i dividendi di fonte estera a ritenuta a titolo d’imposta del 26%.
Facendo leva sul dettato normativo contenuto nell’articolo 24, secondo paragrafo della Convenzione tra Italia e Svizzera, la corte bergamasca ha dichiarato la supremazia della fonte sovranazionale rispetto a quella domestica sancendo, in definitiva, che “spetta il credito per [le] imposte pagate all’estero alle persone fisiche tenute, senza facoltà di scelta, al pagamento della ritenuta a titolo di imposta come nell’ipotesi di cui all’art. 27, comma 4 del DPR No. 600/1973”.