Il 13 marzo 2025 l’Avvocato Generale Manuel Campos Sanchez Bordona ha depositato in Corte di Giustizia europea le Conclusioni relative alla Causa C-142/24 “Familienstiftung contro Finanzamt Koln-West” avente ad oggetto l’asserito trattamento discriminatorio riservato dall’ordinamento tributario tedesco alle fondazioni di famiglia costituite nel Liechtenstein in luogo di quelle costituite in Germania. 

Il caso ha visto coinvolta una cittadina tedesca, residente in Germania che, nel 2014 – e quindi ben prima della riforma del diritto tedesco sulle fondazioni, intervenuta nel 2023 – aveva costituito una fondazione familiare nel Liechtenstein con “l’obiettivo di incentivare e sostenere i figli della fondatrice e del suo defunto marito” dotandola di un patrimonio, si legge, “liberamente e incondizionatamente” disponibile. 

L’Amministrazione Finanziaria tedesca contesta alla contribuente l’errata applicazione delle franchigie di esenzione e delle aliquote ai fini del calcolo dell’imposta sulle donazioni sui trasferimenti di patrimoni finalizzati alla creazione di fondazioni con atto tra vivi. 

Più in particolare, la querelle verteva sulla diversa “pressione fiscale” riservata rispettivamente alle fondazioni localizzate all’estero e a quelle istituite in Germania. 

Le Conclusioni dell’Avvocato generale sono interessanti sia per la panoramica complessiva offerta sul sistema impositivo tedesco sia per l’analisi dei profili correlati all’applicazione dell’imposta sulle donazioni. 

È difatti interessante comprendere come nel caso in analisi, il fatto generatore dell’imposta sulle donazioni sia riscontrabile nel trasferimento di beni finalizzato alla costituzione di fondazioni familiari da parte di residenti tedeschi. Detto trasferimento è soggetto a tale imposta – ai sensi dell’ErbStG – indipendentemente dal fatto che la fondazione familiare sia costituita in Germania o nel Liechtenstein. 

Tali conclusioni, qualora lette in ottica comparatistica, riportano alla “luce” taluni orientamenti dell’Amministrazione Finanziaria Italiana, ormai superati o comunque “rimodulati”, riguardanti la fiscalità indiretta dei vincoli di destinazione. 

Posto che una fondazione del Liechtenstein possa considerarsi ai fini fiscali italiani quale “istituto analogo al trust” – in presenza di elementi caratteristici similari a quest’ultimo, ed esser soggetta alle disposizioni allo stesso applicabili – sarà interessante analizzare l’impatto delle novità recentemente introdotte dal D.lgs. n. 139/2024 dal Legislatore italiano in casistiche cross border rilevanti anche ai fini dell’applicazione dell’imposta italiana sulle successioni e donazioni.