Il Decreto Rilancio, approvato nel luglio del 2020, ha introdotto il cosiddetto Super bonus 110%: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole.

La detrazione fiscale prevista dal bonus 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Relativamente al mercato potenziale, l’Ufficio Studi Gabetti ipotizza un volume degli investimenti complessivi in rinnovo edilizio: dai 52 miliardi di euro realizzati nel 2019 a oltre 57 miliardi. I risultati potrebbero essere ancora più significativi nel 2021, arrivando a oltre 67 miliardi di investimenti complessivi.

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Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi cosiddetti trainanti

  • Interventi di isolamento termico delle superfici opache inclinate, verticali e orizzontali (delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno, i vani non riscaldati o il terreno, compreso il tetto) che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%.
  • Interventi condominiali per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti, con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento (nel caso si installino pompe di calore reversibili) e alla produzione di acqua calda sanitaria.
    Per fare degli esempi: generatori di calore a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A e sistemi di microcogenerazione che conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. La detrazione spetta anche per le spese di smaltimento o bonifica dell'impianto sostituito;
  • Interventi su edifici singoli o dell’unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari che siano indipendenti e dispongano di accesso autonomo all’esterno.

Il super bonus 110% viene esteso anche ad altri interventi, eseguiti congiuntamente ad almeno uno di quelli appena visti, e che per questo vengono definiti “trainanti”:

  • Le spese funzionali all’esecuzione dell’intervento, vale a dire l’acquisto di materiali, la progettazione e le spese professionali, le perizie, l’installazione di ponteggi, lo smaltimento dei materiali rimossi, l’Iva e l’imposta di bollo, i diritti sui titoli abilitativi edilizi.
  • Altri lavori di riqualificazione energetica: la detrazione del 110% spetta anche su questi lavori nei limiti di spesa relativi ad esempio:
    • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici;
    • installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e di sistemi di accumulo a questi integrati.

A questi vanno aggiunti gli interventi antisismici, che danno diritto alla detrazione del 110% e che sono compresi nell’attuale Sismabonus, con limite di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, ma senza vincoli sul numero massimo di immobili su cui effettuare gli interventi. Infatti, l’unico requisito richiesto è che le abitazioni si trovino nella zona sismica 1, 2 o 3.

I soggetti che hanno diritto di accesso al Bonus

  • Condomini: in caso di assenza dell’amministratore, in dichiarazione va inserito il codice fiscale del condomino che si fa carico di effettuare gli adempimenti richiesti dalla normativa;
  • Persone fisiche: al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, cioè solo per gli immobili che non sono compresi tra i beni dell’azienda o che siano strumentali all’esercizio dell’attività lavorativa professionale;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica (in questo caso la detrazione è possibile per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022);
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
  • ONLUS, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche (per queste ultime solo per la parte di immobile destinato agli spogliatoi).

Per usufruire della detrazione si deve possedere o detenere l'immobile in base a un titolo idoneo. In particolare, la detrazione spetta:

  • ai proprietari e nudi proprietari;
  • ai titolari di un diritto reale di godimento quali usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • ai locatari o comodatari (previo consenso del legittimo possessore);
  • ai familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile ristrutturato, a condizione che sostenga le spese e siano intestati a lui bonifici e fatture;
  • al convivente more uxorio del proprietario dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato.

Come si può ottenere il Bonus 110%  

Condizione fondamentale per ottenere il bonus 110% è che gli interventi, nel complesso, devono assicurare il miglioramento di almeno 2 classi energetiche (ad esempio dalla D alla B). Tale passaggio di classe deve essere dimostrato con l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), rilasciato da un tecnico specializzato, ed i lavori eseguiti devono altresì essere asseverati da tecnici abilitati per il rispetto dei requisiti e la congruità delle spese sostenute. Gli interventi relativi al sismabonus devono essere asseverati da professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza.

Il processo, che appare complesso, in realtà se condiviso con tecnici specializzati e professionisti /consulenti può essere anche molto veloce, in quanto oggi moltissimi hanno ormai metabolizzato  i passaggi operativi che la normativa richiede quindi :

  • pagare tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita Iva del soggetto destinatario del bonifico.
  • depositare in Comune, se previsto, la relazione tecnica dell’intervento;
  • acquisire l’attestato di prestazione energetica pre e post intervento;
  • trasmettere ad Enea telematicamente sul sito dedicato, entro 90 giorni dalla fine dei lavori i dati per la compilazione della scheda descrittiva che si ricavano dall’APE e quelli per la compilazione della scheda informativa dell’intervento contenente le anagrafiche dell’immobile, dei beneficiari e i costi sostenuti;

Oltre alla detrazione degli interventi nella dichiarazione dei redditi, il decreto ha previsto che si possa optare per la cessione di tale detrazione così trasformata in credito d’imposta alle ditte che eseguono gli interventi con la monetizzazione attraverso lo sconto in fattura, oppure ancora attraverso la cessione a terzi comprese banche o finanziarie

Il ruolo dei Revisori Fiscali

Oltre al tema tecnico, dobbiamo sottolineare anche al ruolo dei professionisti abilitati alla consulenza fiscale e tributaria: infatti, per accedere alla cessione del credito, si deve avere il  visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che, in pratica, attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta per gli interventi realizzati; il tutto deve esser comunicata all’Agenzia delle entrate. Quindi il ruolo del Consulente Fiscale risulta fondamentale per rendere “certificato” il credito d’imposta sia per il privato che per le imprese.

Come risponde il mercato

Varie fonti, dal Consiglio Nazionale Degli Ingegneri al Centro Studi CNA  hanno diffuso i dati sulla situazione  precedente ed attuale, con prospettive di miglioramento a partire dal 2021, ed in particolare nel triennio 21/23 con un aumento stimato circa il 23  % della spesa complessiva in investimenti legati alle costruzioni e questo grazie al decreto , alle norme attuative e successive modifiche in corso d’opera che hanno sicuramente agito sia sui numeri che sulla volontà di riqualificare il patrimonio edilizio italiano. Per consentire che il sistema degli incentivi dispieghi realmente i propri effetti espansivi occorre pensare, dunque, ad un arco di vigenza che arrivi almeno fino al 2025. In proposito, come noto, sussiste attualmente un grande dibattito, a livello politico, per l’eventuale utilizzo delle risorse finanziarie derivanti dal “Recovery Fund”. Le indiscrezioni rivenienti dalla stampa parlano di circa 20 miliardi di euro che dovrebbero essere destinati al Superbonus 110% a fronte di richieste del Mise per circa 40 miliardi di euro. La misura già finanziata per il 2021 si attesta però sui 15 miliardi di euro il che vuol dire che circa i 3 quarti, quindi 15 miliardi di euro, andrebbero a coprire una misura già finanziata sempre per il 2021. Al riguardo, in mancanza di un maggior stanziamento di bilancio, sembra che solo 5 miliardi sarebbero destinati alla proroga per il 2022. In proposito, considerata la potenzialità del mercato, andrebbero fatte opportune riflessioni per non deprimere un fenomeno molto rilevante per la nostra economia - in questa delicata fase di mercato - influenzato significativamente dal fenomeno “Covid”.

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Se sei interessato ad approfondire l’argomento leggi l'intervista completa su Investire di questo mese a Francesco Pastore, Partner di RSM Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.

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