Articolo di Francesco Sperti, Partner RSM S.p.A. pubblicato su Economy di Gennaio 2024.

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FISCO, MEGLIO ADERIRE ALLA COOPERATIVE COMPLIANCE

Si allarga la platea del “regime di adempimento collaborativo”, che comporta l'adozione di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Ecco come funziona e perché conviene:

Riduzione o azzeramento di sanzioni fiscali anche a imprese di minori dimensioni tra i vantaggi dell’Adempimento collaborativo come delineato dalla riforma fiscale, con la certificazione da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all’albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, così come definiti dalla bozza di Decreto legislativo che ne contiene la disciplina.

L’articolo 17 della L. 111 del 9 agosto 2023 (Delega al Governo per la riforma fiscale) prevede, infatti, la riduzione della soglia dimensionale ai fini dell’ammissione all’Adempimento collaborativo. Ma partiamo dal principio.

Cos’è l’Adempimento collaborativo? Il titolo III del Dlgs. n. 128/2015, prevede una particolare disciplina per i contribuenti dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, ossia il rischio di operare in violazione di norme di natura fiscale o in contrasto con i principi o con le finalità dell'ordinamento tributario. La prima versione del c.d. Tax Control Framework, strumento che abilita le imprese ad accedere all’Adempimento collaborativo, doveva essere applicata da multinazionali con fatturati elevatissimi (10 miliardi). Nella versione attuale è stata già ridotta la soglia dimensionale e ciò consente l’adozione di tale istituto da un numero di contribuenti più elevato.

Ad oggi, il regime è riservato: 

  • ai soggetti residenti e non residenti (con stabile organizzazione in Italia) che realizzano un volume di affari o di ricavi non inferiore a 1 miliardo di euro;
  • ai soggetti di cui sopra che abbiano presentato istanza di adesione al Progetto pilota sul Regime di Adempimento collaborativo;
  • alle imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti (all’art. 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) indipendentemente dal volume di affari o di ricavi;
  • ai soggetti che fanno parte del Gruppo IVA di imprese già ammesse al regime (D.L. n. 119/2018), indipendentemente dal volume di affari o di ricavi.

I punti fondamentali dell’implementazione del sistema sono quelli fissati dall’OCSE e comprendenti: una strategia fiscale definita in modo chiaro e condiviso con il top management; un’applicazione estensiva a tutte le transazioni che riguardano l’azienda; ruoli e responsabilità chiaramente assegnati nell’organizzazione aziendale; processi di governance debitamente documentati; monitoring periodico del funzionamento e delle capacità di fornire sicurezza agli stakeholder esterni.

Nel sistema delineato dal Dlgs. 128/2015 il funzionamento del Tax Control Framework, quale strumento di adeguata gestione del rischio fiscale interno, si snoda attraverso la chiara attribuzione di ruoli interni all’azienda, efficaci procedure interne di funzionamento e di rimedio o correzione dei gap, il reporting periodico delle risultanze dello strumento agli organi di gestione.

Ora, leggendo l’articolo 17 della Legge 111 si comprende quanto il Legislatore spinga affinché le imprese si dotino del Tax Control Framework.

In primo luogo, la delega fiscale intende ridurre ulteriormente la soglia di accesso all’istituto, che dovrebbe (in futuro) riguardare tutti i grandi contribuenti (oggi sono i soggetti con fatturato pari almeno a 100 milioni di euro), senza dimenticare la necessità di dotare l’Agenzia di adeguate risorse.

L’istituto dell’Adempimento collaborativo verrà, dunque, potenziato attraverso la riduzione della soglia di fatturato, da una parte, e l’accessibilità anche alle società che adottino un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale gestito in modo unitario per tutte le società del Gruppo. Quindi, ancorché la singola entità non possegga i requisiti, basterà che almeno un soggetto del Gruppo li possegga per consentirle l’accesso.

Altra misura di potenziamento del regime è la possibilità di affrontare questioni relative a periodi di imposta precedenti rispetto a quello di ammissione.

Non è tutto, in quanto le società che normalmente non potrebbero accedere al regime di Adempimento collaborativo, perché di più “modeste” dimensioni, potranno tuttavia dotarsi volontariamente di un efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. 

La correttezza, completezza e adeguatezza del sistema dovrà essere certificata da professionisti qualificati, anche in ordine alla conformità ai principi contabili, fatti salvi i casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie fraudolente, tali da pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria e il contribuente. L’individuazione di tali professionisti è anch’essa materia che verrà disciplinata da successivi decreti attuativi.

Si tratta di misure volte a incentivare l’adempimento spontaneo dei contribuenti, completato anche dalla incentivazione di un contraddittorio preventivo più efficace (ad es. in ambito di risposte agli interpelli o agli altri pareri richiesti dai contribuenti aderenti al regime, con previsione di una interlocuzione preventiva rispetto alla notifica di un parere negativo) e procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente stesso in caso di adesione alle indicazioni dell’Agenzia comportanti la necessità di ravvedimento. 

Potrà poi essere prevista l'esclusione dal regime dell'Adempimento collaborativo, in caso di violazioni fiscali non gravi, tali da non pregiudicare il reciproco affidamento tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente, ma preceduta da un periodo transitorio di osservazione, al termine del quale potrà essere decisa la fuoriuscita o la permanenza nel regime.

Questo sistema, che mappi i rischi di natura fiscale, comunicati preventivamente, in modo tempestivo ed esauriente, comporterà effetti premiali quali la riduzione delle sanzioni amministrative tributarie, la non punibilità del reato di dichiarazione infedele, la riduzione di almeno due anni dei termini di decadenza per l'attività di accertamento di cui all’articolo 43, comma 1, del DPR n. 600/73 e all'articolo 57, comma 1, del DPR 633/1972 ai fini IVA, nonché istituti speciali di definizione, in un predeterminato lasso temporale, del rapporto tributario, corredati altresì di apposite certificazioni rilasciate da professionisti ed attestanti la correttezza dei comportamenti tenuti dai contribuenti.

Pur non in rigoroso ordine rispetto alla norma in esame, ricordiamo che un codice di condotta che disciplini i diritti e gli obblighi dell'amministrazione e dei contribuenti completerà il quadro degli interventi cui il Governo dovrà mettere mano…aspetto non banale, considerato il modus operandi spesso adottato dagli uffici.

Insomma, la gestione preventiva del rischio fiscale avrà un’importanza sempre crescente nella governance aziendale, anche in considerazione delle esigenze di tutela patrimoniale delle imprese e tenendo in conto che la variabile fiscale (e la corretta gestione dei relativi rischi) fanno parte degli indicatori di sostenibilità ESG.