Torniamo a trattare il tema delle società in house, questa volta per un argomento di nicchia, ossia le parcelle dei propri avvocati interni.

A portarci su questo argomento è la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 6422 del11 marzo 2025, la quale ha statuito che i trattamenti economici concessi unilateralmente dalle società pubbliche ai propri dipendenti, privi di un fondamento contrattuale collettivo o individuale, possono legittimamente essere revocati.

Il ragionamento della Corte parte dalla considerazione che, ai sensi della normativa speciale sulle società pubbliche, ovverosia il D.Lgs. 175/2016, alle società c.d. “in house” si applicano anche le norme sulle società private contenute nel codice civile e quindi le norme generali di diritto privato, come disposto dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo citato.

Proprio quest’incipit fornisce il senso di tutto lo sviluppo logico della sentenza che è uno dei profili più interessanti della materia delle società pubbliche, vale a dire il contemporaneo tener conto dell’interesse privato e dell'interesse pubblico e quindi la necessità di coordinare norme speciali e norme di diritto comune.

Nella pronuncia dello scorso 11 marzo, la Corte di Cassazione ha confermato quindi la legittimità della revoca dell’attribuzione agli avvocati interni della società in house in questione delle somme recuperate da terzi, a titolo di onorari e competenze, deliberata invece tempo addietro dall’organo gestorio allora in carica.

Il Collegio ha evidenziato, infatti, che tale originaria delibera, adottata quando l’azienda era ancora un ente pubblico, non fosse stata attuata per aderire alle richieste avanzate singolarmente dai propri legali, ma, piuttosto, al pari delle altre delibere susseguitesi negli anni, configurasse una serie di attribuzioni economiche unilaterali e ad personam, certamente eliminabili in funzione del contratto collettivo del 2011.

Ancora, la Corte ha chiarito che i ricorrenti fossero dipendenti di una società privata, seppure di proprietà pubblica, e che il loro rapporto di lavoro, tranne che per le speciali disposizioni contenute nel D.lgs. n. 175/2016, sia interamente regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi sul lavoro subordinato nell’impresa. In tale contesto privatistico, è legittimo che un contratto collettivo aziendale abbia modificato in pejus il trattamento economico dei dipendenti, eliminando benefici non insorti in forza del contratto individuale, bensì sulla base di attribuzioni individualmente e unilateralmente effettuate dall’organo amministrativo di vertice dell’impresa.

Dunque, oltre a chiarire il tema, per certi versi risalente, dei compensi dei legali interni delle società a partecipazione pubblica, la sentenza sottolinea la necessità di contemperare la peculiarità dell'interesse perseguito da tali società con le disposizioni espressamente applicabili e richiamate dalla normativa speciale.