Col Provvedimento definitivo 658445/2019 pubblicato dall’Agenzia delle Entrate il 30 luglio 2019, vengono attuate le novità introdotte dall’articolo 4 del Decreto “Crescita” (DL 34/2019) per coloro che decideranno di procedere in via diretta con la determinazione del reddito agevolabile, in luogo della procedura di ruling. Il Provvedimento identifica la struttura e i contenuti della Documentazione da produrre e fissa i requisiti per l’accesso al relativo regime premiale. In particolare, l’opzione per l’auto-determinazione è da comunicarsi nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce. Inoltre, la stessa è irrevocabile, rinnovabile e ha durata annuale (a differenza della procedura con ruling la cui validità è pari a un quinquennio).
Il contribuente è tenuto a ripartire la variazione in diminuzione, riferibile alla quota di reddito escluso, in tre quote annuali, di pari importo, da indicare nelle dichiarazioni IRES e IRAP relative al periodo di esercizio dell’opzione e ai due periodi di imposta successivi.
Con riferimento alla Documentazione da predisporre, vengono identificate due sezioni (A e B) in cui, in particolare nella seconda, vengono fornite informazioni relative agli elementi che hanno portato all’auto-quantificazione. Per rendere più agevole la predisposizione dell’elaborato, viene data la possibilità al contribuente di effettuare un mero richiamo ai contenuti della documentazione di transfer pricing nel caso in cui alcune delle informazioni richieste nelle suddette sezioni siano già contenute in quest’ultima.
La Documentazione deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il Provvedimento sancisce l’obbligatorietà della Documentazione ai fini dell’accesso al beneficio chiarendo come la totale assenza dell’elaborato comporti il recupero integrale dell’agevolazione, con conseguente applicazione dei relativi interessi e irrogazione delle sanzioni. Analoghe conseguenze vengono previste in caso di assenza della firma elettronica con marca temporale o di mancata corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella Documentazione esibita, che comporterebbero, anche disgiuntamente, al recupero integrale dell’agevolazione, e con essa all’applicazione degli interessi e all’irrogazione delle sanzioni. Rimane ferma la rilevanza della “sostanzialità” della Documentazione, che deve essere pertanto adeguata a consentire all’Agenzia di poter effettuare le proprie valutazioni, fornendo un supporto valido e una contenutistica chiara e completa che sia conforme alle disposizioni del Provvedimento.
Un approccio semplificato viene riservato agli operatori di minori dimensioni: alle micro, piccole e medie imprese viene data infatti facoltà di utilizzare, nell’ambito dell’applicazione del metodo del Residual Profit Split, le analisi di benchmark di settore messe a disposizione dall’Agenzia delle Entrate su richiesta.
È altresì prevista la facoltà, per coloro che abbiano in corso una procedura di Patent Box alla data di entrata in vigore del decreto Crescita, di poter esercitare l’opzione per l’autodeterminazione comunicando la volontà irrevocabile di rinunciare alla prosecuzione della stessa dandone apposita notifica all’Ufficio dell’Agenzia a cui fu presentata l’istanza. Tale comunicazione è da effettuarsi tramite PEC o raccomandata a/r.
Infine, sempre nella logica di agevolare i contribuenti, viene previsto, per coloro che abbiano determinato autonomamente e indicato in dichiarazione il reddito agevolabile per gli esercizi antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del Decreto Crescita, di dare comunicazione del possesso della Documentazione prevista nel presente Provvedimento inviandone specifica notifica all’Ufficio competente, tramite PEC o raccomandata a/r, purché la stessa avvenga prima della formale conoscenza da parte del contribuente dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al regime agevolativo.
Con la pubblicazione del Provvedimento, gli operatori economici hanno la concreta possibilità di accedere ad un interessante regime agevolativo secondo modalità decisamente più snelle e più chiare rispetto al passato.