Prevista da quest’anno una procedura più snella per la quantificazione della quota di reddito agevolabile. I contribuenti potranno auto-quantificare tale reddito predisponendo idonea documentazione a supporto le cui caratteristiche saranno definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Tra i vantaggi associati alla predisposizione della documentazione vi è la non applicabilità delle sanzioni per dichiarazione infedele in caso di rettifiche al reddito agevolato da parte delle autorità fiscali.

Tra le misure di stimolo all’Economia previste dal Decreto Crescita (D.L. 34/2019), un’importante semplificazione procedurale viene prevista per il regime del Patent Box. Con decorrenza dal periodo di imposta 2019, ai soggetti titolari di reddito di impresa che optino per il regime agevolativo in esame viene concessa la facoltà, in alternativa all’attivazione di una procedura di interpello, di determinare e dichiarare il reddito agevolabile indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione (la cui presenza andrà indicata nei modelli dichiarativi, come già oggi avviene per la documentazione di Transfer Pricing). In pratica, con questo nuovo iter, il contribuente determinerà in autonomia il proprio beneficio senza il preventivo accordo con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Coloro i quali intenderanno avvalersi dell’agevolazione dovranno ripartire la variazione in diminuzione al proprio reddito imponibile in tre quote annuali, di pari importo, nelle dichiarazioni dei Redditi ed IRAP relative al periodo di imposta in cui viene esercitata l’opzione ed in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Oltre alla riduzione delle tempistiche, un ulteriore vantaggio significativo per il contribuente è la disapplicazione delle sanzioni per infedele dichiarazione nel caso in cui, nel corso di accessi, ispezioni, verifiche o altra attività istruttoria da cui scaturisca una rettifica dell’agevolazione, il contribuente stesso provveda a consegnare alle autorità fiscali la citata documentazione.

L’accesso all’agevolazione in parola (e al relativo regime premiale sanzionatorio) non si presenta particolarmente “restrittivo” dal momento che la nuova procedura:

  • è applicabile anche qualora risultino già in corso le procedure di ruling, a condizione che non sia stato ancora raggiunto l’accordo. In tal caso il contribuente dovrà inviare apposita comunicazione di rinuncia all’Agenzia delle Entrate;
  • non è preclusa neppure a quei contribuenti che decideranno di presentare una dichiarazione integrativa relativa al possesso della idonea documentazione per ciascun periodo d’imposta pregresso oggetto di integrazione. L’unica condizione da rispettare è che questa venga presentata prima della formale conoscenza dell’inizio di qualunque attività di controllo relativa al Patent Box.

La novità normativa comporta dunque una significativa semplificazione dell’iter di accesso al regime del Patent Box, permettendo al contribuente di avere tempi certi per la fruizione dell’agevolazione fiscale ed arrecando un vantaggio burocratico anche all’Amministrazione Finanziaria, non più costretta ad un percorso negoziale preventivo con tutti i contribuenti, spesso rivelatosi lungo e dispendioso per entrambe le parti.

Si rimane in attesa del Provvedimento attuativo della norma per conoscere le indicazioni operative per la corretta predisposizione della documentazione. Ci si aspetta che possa essere coerente con le istruzioni già fornite dall’Agenzia delle Entrate per la formulazione delle istanze di interpello.

 

Dott. Matteo Coppola  
Transfer Pricing Manager - Milano

 

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