Il compenso percepito dai procuratori di calcio rischia, ad ogni sessione di calcio mercato, la riqualificazione quale fringe benefit ex articolo 51 del TUIR in capo al calciatore. Le operazioni di calciomercato, oltre ad alimentare l’adrenalina dei tifosi, continuano, infatti, “a portarsi dietro” il tema delle potenziali contestazioni mosse dagli Uffici dell’Amministrazione finanziaria sui pagamenti effettuati dalle squadre di calcio ai procuratori. Trattasi di contestazioni formulate sull’ipotesi che i servizi offerti dai procuratori alle squadre di club siano, in realtà, stati resi nell’interesse esclusivo ovvero prevalente dei calciatori. 

Tali contestazioni erano molto frequenti fino al 2015, in vigenza del divieto del c.d. “doppio mandato” previsto dall’allora Regolamento FIGC. Capitava, infatti, di frequente che il procuratore del calciatore, in occasione delle finestre di calciomercato, passasse “temporaneamente” alle dipendenze delle sole squadre di club nell’ottica di gestire operazioni riguardanti proprio il rinnovo del contratto ovvero l’acquisizione del calciatore medesimo. 

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Purtuttavia, l’assenza di una normativa specifica non impedisce che, ad ogni sessione di calciomercato, l’Agenzia delle Entrate possa contestare talune operazioni, le quali potrebbero essere considerate poste in essere nell’esclusivo o prevalente interesse del calciatore. Ci si accoda, dunque, a quel filone secondo cui, ai fini di maggior certezza e chiarezza, sarebbe auspicabile un intervento “ad hoc” del legislatore.

 

Per il testo integrale si rimanda alla lettura dell'articolo pubblicato su Italia Oggi dell'11 febbraio 2025