L’1 maggio 2024 è entrata in vigore la legge n. 56 del 29.04.2024, di conversione del D.L. n. 19 del 02.03.2024 (c.d. “Decreto PNRR 4”) la quale introduce in via definitiva, tra l‘altro, rilevanti modifiche alla disciplina della responsabilità solidale di cui all’art. 29 del D. Lgs. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”), in materia di appalti.
Ai sensi del nuovo comma 1bis di detto art. 29, infatti, al personale che si trovi in regime di somministrazione, di distacco e appalto, dovrà essere applicato un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto.
Detta norma potrebbe pertanto avere un impatto assai rilevante per tutte le imprese che siano parti di un contratto di appalto o di subappalto di beni o di servizi. Le imprese appaltatrici (e subappaltatrici) dovranno difatti adeguarsi alla norma menzionata, applicando un trattamento economico e normativo non inferiore a quello del contratto collettivo, da individuarsi secondo i parametri che precedono, ovvero, più semplicemente, sostituendo il contratto collettivo in uso con quello più rappresentativo, in entrambe le situazioni con tutti i costi e gli adempimenti del caso.
Altresì, i lavoratori impiegati nella filiera di un appalto (presso la società appaltatrice o una società subappaltatrice), qualora il loro datore di lavoro non applichi il contratto stipulato dalle sigle sindacali più rappresentative, con riferimento al settore e alla zona da considerarsi, tenuto conto dell'oggetto dell'appalto e del luogo dove si realizzi, potranno agire in giudizio anche nei confronti della impresa committente (o appaltatrice, se si tratti di lavoratori di una impresa subappaltatrice), per vedersi riconoscere, tra l'altro, la maggiore retribuzione loro dovuta quale differenza tra il trattamento ricevuto e quello che per legge avrebbero dovuto avere, ove fosse loro stato applicato il contratto collettivo munito delle caratteristiche sopra menzionate.
Di conseguenza, le impese committenti, al pari di ogni impresa appaltatrice nei confronti dei propri subappaltatori, onde evitare di dover rispondere in solido, per violazioni della norma menzionata, nei confronti di lavoratori impiegati nella realizzazione della produzione dei beni e servizi appaltati, dovranno verificare che tutte le imprese della filiera dell'appalto commissionato (ovvero l'appaltatore e ogni eventuale subappaltatore) rispettino la disciplina di cui sopra e applichino ai propri dipendenti un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali più rappresentative, con specifico riferimento al settore e alla zona connessi con l'attività oggetto dell'appalto.
L'applicazione di detta norma comporterà pertanto un aumento di costi (diretti e/o indiretti) per le aziende che applichino contratti collettivi con condizioni, economiche e/o normative, inferiori rispetto a quelle del contratto da individuarsi secondo i parametri ora prescritti.
Con l’entrata in vigore della nuova regolamentazione, la conseguenza più probabile è che in generale i costi della intera filiera di ciascun appalto di beni o servizi possano crescere, con impatti negativi anche sui conti delle committenti.
Il tema poi che con molta probabilità dovrà essere gestito nel breve periodo attiene ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della norma citata e ancora efficaci. In tali casi, gli eventuali maggiori costi resteranno a carico della appaltatrice? L'appaltatrice avrà diritto a richiedere una revisione dei prezzi per potersi adeguare ai maggiori costi derivanti dalla applicazione della norma in oggetto? Se l'appaltatrice non dovesse rispettare il comma 1 bis dell'art. 29 sopra riportato, la committente potrà risolvere il contratto?
Per quanto sia encomiabile il fine sotteso all’emanazione della norma in commento, ovvero in principalità, almeno a tendere, quello di escludere l’applicazione di contratti collettivi ccdd. "pirata", o quanto meno non rappresentativi, sotto un profilo sindacale e con parametri economici e normativi inferiori rispetto agli standard dei contratti sottoscritti dalle principali sigle confederali, restano molti dubbi sugli effetti che possa avere la sua applicazione, tra l'altro posto che:
i) in talune fattispecie sarà complesso determinare quale sia il contratto collettivo in concreto più rappresentativo, per zona e per settore di riferimento;
ii) nella sostanza viene escluso il diritto delle imprese appaltatrici e subappaltatrici di scegliere il contratto collettivo da applicare;
iii) non è stato neppure previsto un periodo di adeguamento fisiologico alla normativa di cui si tratta, quantomeno con riferimento ai contratti in corso di esecuzione.
Per tutto quanto qui argomentato, auspichiamo che ulteriori interventi legislativi possano essere predisposti a breve per correggere le molte criticità che inevitabilmente potranno derivare dall’applicazione della norma.