Il Decreto Milleproroghe prima (D.L. 215/2023 convertito nella Legge 23 febbraio 2024, n. 18) e il DDL Capitali poi (disegno di legge approvato definitivamente dal Parlamento e in attesa di pubblicazione) hanno reintrodotto la normativa emergenziale che in era Covid (nello specifico l’art. 106 del D.L. 18/2020 “Cura Italia” convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27) permetteva la partecipazione alle assemblee e l’espressione del voto mediante mezzi di telecomunicazione.
Vengono dunque meno quei dubbi che, a partire dalla cessazione della vigenza della normativa emergenziale (31 luglio 2022) e fino ad oggi, solo l’esercizio ermeneutico dottrinale ha tentato di sciogliere (ad es. il Consiglio Notarile di Milano).
Occorre innanzitutto ricordare che l’articolo 106 del DL Cura Italia introduceva le seguenti novità: (i) la possibilità per gli aventi diritto, prevista per tutte le società di capitali, le cooperative e le mutue assicuratrici, di intervenire ed esprimere il voto in assemblea con mezzi di telecomunicazione, anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò fosse previsto nell'avviso di convocazione; (ii) la possibilità che l'assemblea si svolgesse in via esclusiva mediante mezzi di telecomunicazione, quindi senza previsione della possibilità di intervento fisico dell'avente diritto nel luogo del suo svolgimento; (iii) la non necessaria compresenza, nel luogo di convocazione, del presidente, del segretario o del notaio.
A seguito dello spirare del termine di vigenza di tale normativa, le massime del Consiglio Notarile di Milano e del Triveneto si erano espresse positivamente con riguardo alla possibilità di ritenere ancora applicabili le regole da essa previste in quanto conformi al regime legale, ad eccezione della convocazione assembleare senza indicazione del luogo fisico di convocazione. In particolare, la massima H.B.39 del Triveneto escludeva per le società “chiuse” la necessità di espressa previsione nello statuto di intervento in assemblea tramite mezzi di telecomunicazione, purché nel rispetto dei principi del metodo collegiale e del diritto di intervenire fisicamente in assemblea. Alcuni autori, inoltre, reputavano sempre possibile, nelle assemblee totalitarie, lo svolgimento delle riunioni con mezzi di telecomunicazione anche in assenza di previsione statutaria.
La massima 187 del Consiglio Notarile di Milano, poi, aveva affermato che non fosse necessaria la compresenza di presidente, segretario o notaio, purché il presidente, pur intervenendo a distanza, potesse svolgere i suoi compiti di accertamento dell’identità degli intervenuti e di regolazione dei lavori assembleari. Al contrario, secondo tale orientamento la presenza del notaio o del segretario nel luogo fisico di convocazione si renderebbe necessaria per consentire la verbalizzazione dell’assemblea, in quanto il soggetto verbalizzante deve dare atto, oltre che delle presenze, anche di quanto accade nel luogo di svolgimento dell’adunanza. Inoltre, in caso di assemblea totalitaria è possibile che manchi proprio un luogo fisico della riunione, a condizione che il notaio o il segretario, collegati da remoto, possano seguire l’assemblea per redigere il relativo verbale. Infine, la massima 200 del Consiglio Notarile di Milano ammetteva che, in presenza di una clausola statutaria che consentiva l’intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, l’avviso di convocazione potesse stabilire che l’assemblea si sarebbe tenuta esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
Tuttavia, la stessa massima 200 affermava che la questione da essa affrontata, ossia la legittimità di una clausola statutaria che prevedesse lo svolgimento delle riunioni assembleari esclusivamente mediante mezzi di comunicazione, era stata oggetto di interpretazioni divergenti, sebbene fossero prevalenti i contributi contrari a tale possibilità. Tra gli esempi a conferma di tale tendenza si ricordano l’interpretazione, offerta da F. Magliulo, ad avviso della quale «in base al codice civile non sarebbe (…) legittimo imporre ai soggetti legittimati ad intervenire in assemblea l’obbligo di collegarsi anziché́ intervenire fisicamente (c.d. assemblea virtuale). Ne consegue che, una volta cessata l’efficacia dell’art. 106, D.L. n. 18/2020, non sarà̀ consentito di imporre a costoro, contro la loro volontà̀, di partecipare a distanza.» (Quel che resterà del verbale assembleare dopo il Covid-19, in Società, 2020, p. 251); o, ancora, quella, offerta da C. Marchetti e M. Notari, che riconosce la legittimità dello svolgimento interamente ed esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazioni per le riunioni dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo, senza tuttavia spingersi fino a ritenere superabile in via interpretativa l’art. 2366 c.c., che impone l’indicazione nell’avviso di convocazione dell’assemblea dei soci di un luogo fisico in cui si svolgerà l’adunanza (Diritti dei soci, interesse sociale e funzionamento dell’assemblea: spunti dalle norme di emergenza, in Riv. soc. 2020, p. 428 ss.). Di segno opposto, invece, l’interpretazione di C. Sandei, secondo la quale lo svolgimento delle riunioni assembleari esclusivamente mediante mezzi di comunicazione «non crea alcun problema di compatibilità̀ con l’ordinamento vigente, in quanto nessuna delle norme citate pretende che la località da indicare nell’avviso di convocazione debba per forza corrispondere ad una porzione del mondo fisico» (Attivismo degli azionisti e nuove forme di partecipazione, Milano, 2016, p. 200).
In tale contesto sono intervenuti i due provvedimenti legislativi sopra richiamati. In particolare, la Legge 23 febbraio 2024, n. 18 statuisce all’art. 3 co. 12-duodecies che il termine di cui all’art. 106 co.7 del Decreto Legge 18/2020 è differito al 30 aprile 2024. Quest’ultimo termine è stato a sua volta nuovamente differito al 31 dicembre 2024 dall’art. 11 co.2 del DDL capitali.
Di conseguenza non sussiste più il dubbio, almeno per il 2024, sulla necessaria compresenza di presidente e segretario che invece permaneva in assenza di un dato normativo che espressamente permettesse l’assenza del presidente prima di questa novella.
Ad oggi, infatti:
- per le società quotate è possibile l’introduzione in statuto della partecipazione telematica su delega (senza bisogno di partecipazione dei soci neanche tramite collegamento audio video);
- per le società aperte permane una normativa transitoria applicabile alle assemblee che si tengono nel corso del 2024 (senza che rilevi la data di convocazione).
Tornano ad essere espressamente normate e, quindi previste, le seguenti novità introdotte dalla normativa emergenziale:
A. la possibilità della partecipazione telematica e della espressione del voto degli aventi diritto anche in deroga o in assenza di previsioni statutarie in merito, purché ciò sia previsto nella convocazione;
B. la possibilità della partecipazione telematica anche ad opera del presidente, venendo così meno la necessità di compresenza ed essendo quindi richiesta la presenza del solo segretario verbalizzante presso il luogo fisico della convocazione;
C. la possibilità di convocazione di assemblea da svolgersi in luogo virtuale, venendo in tal caso meno anche il vincolo della presenza in sede del segretario.
A cura di Eleonora Pisoni