LA NUOVA SABATINI: “Un contributo a fondo perduto per l’acquisto di nuovi beni strumentali” 

 

La misura 

La misura Beni strumentali ("Nuova Sabatini") è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese. 

L'agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali. 

A chi si rivolge 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • siano regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • siano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non siano in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrino tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovino in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • abbiano sede legale o una unità locale in Italia (per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo). 

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del comparto delle attività finanziarie e assicurative. 

Oggetto dell’investimento 

I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, dunque a spese classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC; ovvero a software e tecnologie digitali. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, quelle relative a beni usati o rigenerati, nonché tutte le spese riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”. 

Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:

  • autonomia funzionale dei beni;
  • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa:
  • il finanziamento non deve superare la durata di 5 anni.

Sono ammissibili alle agevolazioni gli impianti di produzione energetica, quali, ad esempio, impianti fotovoltaici, di cogenerazione, il minieolico o i microgeneratori. In particolare,

  • per le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica (codice Ateco 35.11), è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia;
  • per le imprese che svolgono attività agricola ai sensi dell’art. 2135 del c.c., è ammissibile il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili.
  • per le imprese che svolgono attività diverse dalle predette, è ammissibile l’acquisto di un impianto di produzione energetica solo se facente parte di un più ampio programma di investimento, organico e funzionale, che sia coerente con l’attività dell’impresa e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore. 

Le agevolazioni 

Le agevolazioni oggetto della misura consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle PMI per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing). 

Il finanziamento, che può essere assistito dalla sicurezza del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96) fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

  • di durata non superiore a 5 anni;
  • di importo compreso tra 20.000 e 4 milioni di euro;
  • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili. 

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

  • 2,75% per gli investimenti ordinari;
  • 3,575% per gli investimenti 4.0;
  • 3,575% per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). 

La Nuova Sabatini non è soggetta al regime “de minimis” la cui soglia, a partire dal 1° gennaio 2024, è stata innalzata a 300.000,00 euro nei tre esercizi finanziari. 

Avvio programma d’investimento 

Il programma d’investimento deve essere avviato in data successiva - ossia in data non coincidente né antecedente - alla data di trasmissione, a mezzo PEC, della domanda al soggetto finanziatore. 

La data di avvio del programma corrisponde a quella in cui si è verificata per prima una delle seguenti condizioni: 

a) l’impresa ha assunto impegni giuridicamente vincolanti che rendono irreversibile il programma (ad es. stipula di contratti o emissione di conferme d’ordine per beni rientranti nel programma d’investimento); 

b) sono state emesse fatture relative a beni che compongono il programma; 

c) sono stati effettuati pagamenti, anche in acconto, relativi a beni che compongono il programma d’investimento. 

Un'impresa può presentare più domande di agevolazione a diversi soggetti finanziatori purché relative a programmi d’investimento diversi e a condizione che il valore complessivo dei finanziamenti per singola impresa non superi i 4 milioni di euro. 

Gli investimenti devono essere conclusi entro 12 mesi dalla data di stipula del contratto di finanziamento bancario o di leasing finanziario.

Iter di accesso all’agevolazione 

Si può accedere al portale esclusivamente tramite SPID del legale rappresentante dell’impresa o dei soggetti da questo autorizzati. 

Nello specifico, la domanda di agevolazione deve essere compilata, pena l’improcedibilità della stessa, in via esclusivamente telematica attraverso la procedura disponibile nella sezione “Compilazione domanda di agevolazione” della piattaforma informatica dedicata alla misura. 

Ad avvenuta compilazione della domanda mediante la predetta procedura, verrà reso disponibile il Codice Unico di Progetto - CUP associato all’istanza in questione da riportare nelle fatture elettroniche. 

Una volta apposta la firma digitale, si dovrà quindi procedere all’invio della domanda, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo PEC dell’intermediario finanziario a cui si chiede il finanziamento, scelto tra quelli aderenti all'iniziativa. 

Controlli antimafia 

La concessione delle agevolazioni è subordinata all’acquisizione della documentazione antimafia per i contributi che superano la soglia di 150.000 euro e per i finanziamenti superiori a: 

  • € 1.943.699, nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad un programma interamente composto da “investimenti in beni strumentali”;
  • € 1.486.199, nel caso in cui il finanziamento sia destinato ad un programma interamente composto da “investimenti 4.0” e/o “investimenti green”. 

Modalità di erogazione 

Resta confermata l’erogazione del contributo in un’unica soluzione solo per le domande presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° gennaio 2022, nel caso in cui l’importo del finanziamento deliberato in favore della PMI non sia superiore a 200.000,00 euro, come già disposto dall’articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. 

Investimenti green 

A partire dal 2023, è stata promossa, in continuità con la "Nuova Sabatini", la “Nuova Sabatini Green” per sostenere le PMI nell'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica, ad uso produttivo, a basso impatto ambientale: è infatti prevista l’estensione agli investimenti per la transizione ecologica e una maggiorazione del contributo del 30%. Ai fini del riconoscimento del contributo per “investimenti green”, il legale rappresentante/procuratore della PMI beneficiaria deve attestare nel modulo RU alternativamente:

  • il possesso alla data di presentazione della richiesta di erogazione del contributo di un’idonea certificazione ambientale di processo, tra quelle indicate nella sezione 1 dell’allegato 6/C alla circolare;
  • la sussistenza, per ciascuno dei beni rientranti nella linea di intervento “investimenti green”, delle certificazioni ambientali di prodotto oppure delle idonee autodichiarazioni ambientali, tra quelle indicate nelle sezioni 2A e 2B dell’allegato 6/C alla circolare, nonché il possesso delle dichiarazioni liberatorie rese dai fornitori secondo lo schema di cui all’allegato n.4, da trasmettere a corredo del modulo RU, attestanti, oltre al requisito di nuovo di fabbrica, la sussistenza delle sopra citate certificazioni e/o autodichiarazioni. 

Beni 4.0 

Per “investimenti 4.0” si intendono gli investimenti in beni materiali nuovi di fabbrica e in beni immateriali tra quelli elencati negli Allegati 6/A e 6/B alla circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022 (https://www.mimit.gov.it/images/stories/normativa/Circolare_6_dicembre_2022_def.pdf). 

Anche in questo caso è previsto un contributo maggiorato e per ottenerlo i "Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti", di cui all'allegato 6/A, devono - senza eccezioni - essere dotati di tutte le seguenti caratteristiche: 

1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller); 

2. interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program; 

3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo; 

4. interfaccia tra uomo e macchina semplice e intuitiva; 

5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro. 

Le stesse macchine devono essere dotate anche di almeno due delle seguenti caratteristiche: 

1. sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto; 

2. monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo; 

3. caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico). 

Cumulabilità 

La Nuova Sabatini è cumulabile:

  • con il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente Regolamento di esenzione applicabile per settore;
  • con le agevolazioni previste dal Conto energia, nel rispetto dei limiti contemplati dall’articolo 26 del D.lgs. 28/2011 e dai regolamenti di esenzione applicabili al settore specifico;
  • con gli interventi previsti all’interno del PNRR nei limiti delle intensità massime previste dal pertinente Regolamento di esenzione applicabile per settore e fatte salve le specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure finanziate all’interno del PNRR, nonché il rispetto del divieto di doppio finanziamento, conformemente a quanto evidenziato nella Circolare RGS del MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 e ulteriormente chiarito nella Circolare RGS del MEF del 31 dicembre 2021, n. 33. 

Con riguardo invece alla cumulabilità con altre misure pubbliche che non costituiscono aiuti di Stato non ci sono limiti di cumulo. 

I contributi Nuova Sabatini sono pertanto fruibili unitamente a tutte le misure fiscali di carattere generale che, applicandosi alla generalità delle imprese, non configurano aiuti di Stato. Non costituisce un aiuto di Stato e, pertanto, non trovano applicazioni i limiti in materia di cumulo previsti dalla disciplina Nuova Sabatini, il credito di imposta per investimenti in beni strumentali. 

Il cumulo, tuttavia, non deve determinare il superamento del costo di acquisizione. 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Articolo 13 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (decreto anticipi);
  • Articolo 1, commi 414-416, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023);
  • Articolo 1, commi 47-48, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio 2022);
  • Tabella allegata alla Legge 24 settembre 2021, n. 143 (disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021);
  • Articolo 1, commi 95-96, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021);
  • Articolo 60, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (decreto agosto), convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;
  • Articolo 39, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (decreto semplificazioni), convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
  • Articolo 1, commi 226-229, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020);
  • Articolo 20, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
  • Articolo 1, comma 200, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019); 
  • Articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
  • Articolo 1, commi 40 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018);
  • Articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016 n 232 (legge di bilancio 2017);
  • Articolo 8 della Legge 24 marzo 2015, n.33;
  • Articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge stabilità 2015);
  • Articolo 2 del decreto- legge 21 giugno 2013, n. 69.