Tra le molteplici novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio c’è anche l’innalzamento delle aliquote IVIE e IVAFE. L’articolo 1, comma 91 delle Legge n. 213/2023 ha infatti previsto, con decorrenza dal periodo d’imposta 2024, un aumento di aliquota sia per l’IVIE (imposta sul valore degli immobili esteri) sia per l’IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie estere), modificando, di fatto, l’articolo 19 del D.L. n. 201/2011.
L’inasprimento risulta significativo per quanto riguarda IVIE: l’aliquota applicabile passa infatti dallo 0,76% all’1,06%, con un differenziale di quasi il 40% tra nuova e vecchia tassazione.
Così operando, il legislatore ha allineato l’aliquota IVIE all’aliquota ordinaria applicabile ai fini dell’IMU. Ben diverso risulta però il carico fiscale derivante dai due tributi, tenuto conto che l’IMU è calcolata partendo dai valori catastali mentre l’IVIE fa ordinariamente riferimento, a seconda dei Paesi di ubicazione degli immobili, su basi imponibili ben maggiori, rappresentate ordinariamente dal costo di acquisto ovvero dal valore di mercato.
Facendo un esempio pratico, su un immobile ubicato all’estero ed acquistato ad un prezzo di 450.000 euro, era dovuta fino al 2023 un IVIE annua di € 3.420; dal 2024, l’imposta annua da versare salirà a € 4.770.
L’IVIE è conteggiata in base ai mesi ed alla percentuale di possesso ed è dovuta dalle persone fisiche residenti nel territorio italiano in possesso di immobili esteri. Dal gennaio 2020, tra i soggetti passivi di questa imposta patrimoniale, rientrano anche gli enti non commerciali (inclusi trust e fondazioni) nonché le società semplici e gli enti ad esse equiparati ai sensi dell’art. 5 TUIR che siano residenti in Italia.
Rimane invariato il diritto a dedurre dall’IVIE, fino a concorrenza della stessa, l’eventuale imposta avente analoghe caratteristiche di tributo patrimoniale versata nello Stato estero in cui è ubicato l’immobile. Si ricorda che l’Agenzia delle entrate ha fornito, nella propria circolare n. 28 del 2 luglio 2012 un’elencazione dei tributi patrimoniali recuperabili dall’IVIE e riferiti ai principali Paesi occidentali.
Per quanto riguarda l’IVAFE, dal 2024, l’aliquota passa dallo 0,2% allo 0,4%. Tale raddoppio riguarda solamente i prodotti finanziari (dovendosi quindi escludere le cripto-attività) detenuti all’estero in Stati o territori a regime fiscale privilegiato, così come individuati dal D.M. del 4 maggio 1999 e successive modifiche.
Giova qui sottolineare che, a seguito del D.M. del 20 luglio 2023, la Svizzera è uscita dall’elenco dei cosiddetti Paesi “black list” a partire dal 1° gennaio 2024: pertanto, l’incremento dell’aliquota non riguarderà le attività finanziarie detenute in tali Paesi.
L’Agenzia delle Entrate, commentando la novità normativa qui in parola nella propria circolare n. 3 de 16 febbraio 2024, ha confermato che i Paesi da prendere in considerazione ai fini dell’applicazione dell’aliquota dello 0,4% sono i seguenti: Alderney; Andorra; Anguilla; Antigua e Barbuda; Antille Olandesi; Aruba; Bahama; Bahrein; Barbados; Belize; Bermuda; Brunei; Costa Rica; Dominica; Emirati Arabi Uniti; Ecuador; Filippine; Gibilterra; Gibuti; Grenada; Guernsey; Hong Kong; Isola di Man; Isole Cayman; Isole Cook; Isole Marshall; Isole Vergini Britanniche; Jersey; Libano; Liberia; Liechtenstein; Macao; Malaysia; Maldive; Maurizio; Monserrat; Nauru; Niue; Oman; Panama; Polinesia Francese; Monaco; Sark; Seicelle; Singapore; Saint Kitts e Nevis; Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine; Taiwan; Tonga; Turks e Caicos; Tuvalu; Uruguay; Vanuatu; Samoa.
La modifica normativa incide sull’aliquota del tributo (in connessione con il Paese estero di detenzione dell’investimento), ma non sull’importo dovuto in misura fissa (Euro 34,20 in ragione d’anno), applicabile in caso di detenzione all’estero di conti correnti e depositi di risparmio.
Rimane invariata la base imponibile del tributo, che per quanto riguarda i prodotti finanziari è data dal valore dell’investimento al termine del periodo di imposta o del periodo di possesso, se questo è inferiore all’anno solare. A seconda del prodotto finanziario posseduto, la nozione di valore va declinata con riferimento al valore di mercato, ovvero al valore nominale, al valore di rimborso o, da ultimo, al costo di acquisto.
Similmente all’IVIE, l’IVAFE è quantificata in base ai giorni e alla percentuale di possesso ed è dovuta dalle persone fisiche residenti: a seguito alla Legge di Bilancio 2020, sono soggetti passivi di imposta anche gli enti non commerciali nonché le società semplici ed enti equiparati, residenti in Italia.
Edito da Silia Muzzi