Nuovo regime degli Impatriati - approvazione definitiva del Decreto sulla Fiscalità internazionale
Il Consiglio dei Ministri dello scorso 19 Dicembre 2023 ha approvato in via definitiva il Testo del D.Lgs. sulla Fiscalità internazionale.
Il Decreto recepisce la maggior parte delle osservazioni formulate dalle Commissioni parlamentari competenti ed apporta talune modifiche al “nuovo” regime agevolativo previsto per i lavoratori impatriati.
La principale novità è rappresentata dal fatto che a decorrere dal 2024 sarà consentito l’accesso a detto regime anche ai soggetti che prestano attività lavorativa in favore dello stesso soggetto presso il quale erano impiegati prima del trasferimento in Italia, nonché presso un soggetto appartenente allo stesso gruppo.
Qui di seguito una breve overview della norma approvata in via definitiva.
Ambito oggettivo
L’art. 5 del Decreto individua tra le categorie di reddito agevolate:
- i redditi di lavoro dipendente;
- i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ed
- i redditi di lavoro autonomo, più in particolare quelli derivanti dall’esercizio di arti e professioni.
Misura dell’agevolazione
Si conferma quanto precedentemente ipotizzato circa la detassazione pari al 50% del reddito complessivo nel limite di Euro 600.000, precisando che trattasi di un limite annuo e non riferibile all’intero quinquennio oggetto di agevolazione.
Come appena evidenziato, l’agevolazione si applica a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale e nei quattro periodi di imposta successivi ma è previsto un meccanismo di “recapture” secondo il quale qualora la residenza fiscale non sia mantenuta per almeno quattro anni, il lavoratore decade dai benefici e si provvede al recupero di quelli già fruiti con applicazione dei relativi interessi.
Prevista inoltre un’agevolazione maggiorata, con detassazione pari al 60% nei seguenti casi:
- trasferimento del lavoratore in Italia con un figlio minore;
- nascita di un figlio ovvero adozione di un minore durante il periodo di fruizione del regime (in tal caso il beneficio “maggiorato” è concesso a partire dal periodo di imposta in corso alla nascita del figlio o dell’adozione e per il tempo residuo di fruibilità dell’agevolazione).
La maggiorazione opera a condizione che il minore sia residente in Italia.
Posto quanto appena sopra rappresentato si segnala altresì che la misura si attiva nel rispetto di talune condizioni legate alla residenza estera pregressa e al mantenimento della residenza fiscale in Italia per un determinato periodo di tempo, alla prestazione dell’attività lavorativa in via prevalente in Italia e al rispetto dei requisiti di elevata qualificazione e specializzazione.
Come anticipato, rispetto allo Schema di Decreto, non è più richiesto che l’attività lavorativa sia resa in virtù di un nuovo rapporto di lavoro instaurato con un soggetto diverso dal datore di lavoro presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero nonché da quelli appartenenti allo stesso gruppo.
Così come già previsto dal regime attuale, sarà pertanto consentito che la prestazione lavorativa in Italia sia svolta “in continuità” con quella estera. Ciò che subirà modifiche sarà tuttavia il requisito minimo di permanenza estera, come di seguito meglio dettagliato.
Condizioni di accesso
Possono beneficiare del regime degli Impatriati i lavoratori che trasferiscono la residenza fiscale nel territorio dello Stato e che:
- non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento.
Nel caso specifico in cui il lavoratore presti la sua attività lavorativa nel territorio dello Stato in favore dello stesso soggetto presso il quale è stato impiegato all’estero prima del trasferimento ovvero in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo, il requisito della permanenza all’estero è rispettivamente di:
- sei periodi di imposta, se il lavoratore non è stato in precedenza impiegato in Italia in favore dello stesso soggetto oppure di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
- sette periodi di imposta, se il lavoratore prima del suo trasferimento all’estero, è stato impiegato in Italia in favore del medesimo soggetto ovvero di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo.
La finalità sottesa a tali condizioni più stringenti parrebbe essere quella di evitare trasferimenti “strumentali” all’estero – anche presso società appartenenti al medesimo gruppo – al solo scopo di beneficiare della normativa di favore.
Decorrenza
Il nuovo regime opera in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale a decorrere dal periodo di imposta 2024, ferma restando la previsione di un regime “transitorio” – a tutela del legittimo affidamento del contribuente – grazie al quale i soggetti che abbiano provveduto all’iscrizione all’anagrafe della popolazione residente entro il 31 dicembre 2023 possono ancora beneficiare del vecchio regime.
Proroga del regime
L’art. 5, comma 10 prevede, tra gli altri, il prolungamento del regime agevolativo – limitatamente ai soggetti che trasferiscono la loro residenza anagrafica nell’anno 2024 – per ulteriori tre periodi di imposta (i.e. da 5 a 8 anni), nel caso in cui il contribuente sia divenuto proprietario, entro la data del 31 dicembre 2023 e, comunque, nei dodici mesi precedenti al trasferimento, di un’unità immobiliare di tipo residenziale adibita ad abitazione principale in Italia. In tal caso i redditi agevolabili, negli ulteriori tre periodi di imposta, concorreranno alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare.
Aiuti di Stato
Si segnala infine che le disposizioni agevolative in esame si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti dei Regolamenti (UE) previsti in materia di aiuti “de minimis”.
A cura di Giulia Sorci