Lo scorso 24 maggio il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo inerente alla revisione del sistema sanzionatorio tributario. Il decreto ha l’obiettivo di rendere il nostro sistema sanzionatorio più equo, più bilanciato e maggiormente in linea con quello degli altri Paesi Europei. Ciò purtuttavia solo relativamente alle violazioni commesse a decorrere dal 1° settembre 2024, risultando quindi non retroattivo. Molteplici sono i cambiamenti introdotti dall’intervento legislativo. Nel seguito ci limitiamo a passare in rassegna le novità in ambito IVA. 

Una prima rilevante modifica riguarda l’art. 5 del Dlgs 471/1997, con riferimento all’omessa dichiarazione, il quale introduce una sanzione amministrativa unica e fissa del 120% dell’ammontare del tributo dovuto, e non più nella misura variabile dal minimo del 120% al massimo del 240%. Inoltre, se la dichiarazione omessa viene presentata con un ritardo superiore a 90 giorni ma entro i termini per l’accertamento, e prima che il contribuente sia stato informato di ispezioni o verifiche, si applica una sanzione del 75% dell’ammontare delle imposte dovute. Se non è dovuta l’imposta, si applica la sanzione minima di 250 Euro. 

Ulteriore modifica volta a rendere meno gravoso il sistema sanzionatorio riguarda l’infedele dichiarazione che non sarà più sanzionata dal 90% al 180% ma in misura fissa del 70% della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito che è stato utilizzato, con un minimo di 150 Euro. 

Lo stesso discorso vale anche per le violazioni in tema di fatturazione, in quanto secondo il nuovo testo normativo anch’esse vengono sanzionate in misura fissa del 70%, sempreché la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo. 

Altra novità riguarda la riformulazione dell’art. 6 comma 6 del Dlgs 471/1997 in materia di IVA addebitata in eccesso. Il testo normativo, che prima della riforma prevedeva che “chi computa illegittimamente in detrazione l'imposta assolta, dovuta o addebitatagli in via di rivalsa, è punito con la sanzione amministrativa pari al novanta per cento dell'ammontare della detrazione compiuta. In caso di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione ai sensi degli articoli 19 e seguenti del DPR n. 633/72, il predetto cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro”, ora prevede una sanzione del 70% (e non più del 90%) per chi detrae illegittimamente l’IVA e l’estensione al cessionario della sanzione compresa fra 250 euro e 10.000 euro anche ai “casi di applicazione dell’imposta con aliquota superiore a quella prevista per l’operazione, o di applicazione dell’imposta per operazioni esenti, non imponibili o non soggette, erroneamente assolta dal cedente o prestatore” 

Parrebbe quindi che:

  • per qualsiasi ipotesi di applicazione di un’IVA non dovuta (errore di aliquota, operazioni esenti / non imponibili / escluse) ci potrebbe essere sempre una sanzione fissa da 250 euro a 10.000 euro;
  • la detrazione sarà ammessa solo per l’imposta effettivamente dovuta, quindi mai per le operazioni esenti / non imponibili / escluse e per la sola aliquota corretta. 

Ulteriore rilevante novità riguarda la riformulazione dell’art. 6 comma 8 del Dlgs. 471/1997 relativo all’obbligo della regolarizzazione delle fatture da parte del cessionario/committente, soggetto passivo IVA. Nel nuovo testo normativo, il cessionario / committente che acquista beni / servizi senza ricevere la relativa fattura nei termini di legge (art. 21 DPR 633/72) o la riceve con irregolarità, e quindi non conforme al dettato dell’art. 21 DPR 633/72, è punito con una sanzione amministrativa pari al 70% dell’imposta (e non più del 100%) con un minimo di 250 Euro, sempreché non provveda a comunicare, entro 90 giorni dal termine in cui doveva essere emessa la fattura, l’irregolarità o l’omissione all’Agenzia delle Entrate, attraverso nuove modalità che saranno successivamente definite dalla stessa. 

Viene meno, quindi, il meccanismo di emissione dell’autofattura e non ci sarà più l’obbligo di pagamento dell’imposta con successiva detrazione per regolarizzare la mancata ricezione della fattura di acquisto. 

La novità è a dir poco rilevante poiché comporta una notevole semplificazione per il cessionario / committente. Difatti, abrogando il comma 9 dell’art. 6 Dlgs 471/1997 e quindi venendo meno la procedura di regolarizzazione, il cessionario / committente dovrà unicamente segnalare all’Agenzia delle Entrate l’omessa o l’irregolare fatturazione del cedente e spetterà poi agli uffici agire nei confronti del cedente, richiedendo l’imposta, gli interessi e le sanzioni (ex art. 6 comma 1 Dlgs 471/1997) che continuano ad avere titolo giuridico autonomo. 

Altra novità riguarda l’omesso o ritardato versamento dell’IVA, ovvero l’art. 13 del Dlgs 471/1997 che è stato modificato riducendo la sanzione dal 30% al 25%. 

In ultimo, il decreto ha previsto una dettagliata definizione di crediti tributari inesistenti e non spettanti, sia ai fini del reato di indebita compensazione (art. 10 quater del Dlgs 74/2000) sia ai fini della sanzione (art. 13 del Dlgs 471/1997). Sono state quindi introdotte definizioni precise delle fattispecie di:

  • crediti fiscali inesistenti - nella nuova formulazione si chiarisce che ci si trova di fronte a crediti inesistenti semplicemente quando mancano, in tutto o in parte, i requisiti oggettivi o soggettivi indicati nella disciplina di riferimento e per i quali la relativa sanzione passa dal 100%-200% dell’importo al 70%;
  • crediti fiscali non spettanti - fondati su fatti reali non rientranti nella disciplina attributiva del credito stesso o fruiti in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti e per i quali la relativa sanzione passa dal 30% al 25% del credito utilizzato.

A cura di Francesca Accattato